Decreto Legislativo 22.05.1999 n. 185
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
Organo emanante: Il Presidente della Repubblica G.U. Repubblica
Italiana: 21-06-1999 N.143
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza. Il Presidente della
Repubblica• Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza;
• Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
• Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
• Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
• Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; E m a n ail seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto
è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche
di comunicazione a distanza.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. - Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del
contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene
in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e
di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore,
a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 4.
Art. 4. - Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima
od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento
e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica
di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica
di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art. 5. - Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto
a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi
di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di
recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni
previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato
a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro
lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile,
a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o
della persona da questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del
bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore
è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile
e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore
è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da
un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi
in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di
credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate
al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva
la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6. - Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al
comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente
già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7. - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8. - Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento,
da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Art. 9. - Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10. - Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui
al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 11. - Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con
le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.
Art. 12. - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5
o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art. 13. - Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Art. 14.
- Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli
per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d):
• Stampati senza indirizzo;
• Stampati con indirizzo;
• Lettera circolare;
• Pubblicità stampa con buono d'ordine;
• Catalogo;
• Telefono con intervento di un operatore;
• Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico
di chiamata, audiotext);
• Radio;
• Videotelefono (telefono con immagine);
• Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera
o schermo sensibile al tatto;
• Posta elettronica;
• Fax;
• Televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
• Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a):
• Servizi d'investimento;
• Operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
• Servizi bancari;
• Operazioni riguardanti fondi di pensione;
• Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
• i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
• i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE;
• le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
• all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
• alla direttiva 64/225/CEE;
• alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Note
Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
• L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
• L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
• La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
• La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
• Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: "Attuazione
della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali".
• La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
« Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che
abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine
di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza,
non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica
o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto
di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce
tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati
o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale":
« Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose
che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi
e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria
e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia
stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova,
a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione
motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno
essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice
di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti». « Art. 17 (Obbligo del
rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti
del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per
le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo
in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo
verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate,
alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle
stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno
con legge nel termine previsto dal comma precedente».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n.
281 recante: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti":
« Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art.
5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicità del provvedimento può contribuire a
correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria
della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento
di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione
del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla
connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di
cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali
dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 85/577/CEE
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali":
« Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori
dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate
ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché
ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente
con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso
della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione
di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto,
con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce.
Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59":
« Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti
o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in onda, che il titolare dell'attività è in possesso
dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore,
il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero
accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».
« Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
- 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità
di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede
legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano
i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità
e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede
e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché
del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo
e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche
nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate
dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente
le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì
la disposizione dell'art. 18, comma 7».